Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

      1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono emanate norme per consentire il rilascio di permessi lavorativi ai genitori e agli studenti lavoratori che fanno parte dei medesimi organi.
      2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.